giovedì 6 febbraio 2014

Verso il JOBS ACT: una legge sulla rappresentanza


Si parla di rappresentanza.
Se ne parla perché il 10 gennaio è stato firmato da Confindustria e CGIL-CISL-UIL l'ultimo atto di una storia iniziata con l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Ma anche perché quell'atto doveva essere solo la conclusione del percorso, per la sua traduzione operativa, mentre ha invece prodotto una frattura che sta rimettendo in discussione il quadro largamente unitario in cui sembrava si potesse svolgere il congresso della CGIL.
E perché nelle situazioni di crisi più gravi (come quella del distretto del bianco nel nord-est) si invoca una rapida implementazione di quell'accordo per sfruttare i nuovi spazi di libertà che dovrebbe offrire nella trattativa.
Infine, perché il neo-segretario del PD nell'annunciare, nel suo manifesto programmatico sul lavoro detto “Jobs Act”, una legge sulla rappresentanza, assicura di volersi attenere strettamente al punto di arrivo segnato da quell'accordo.

Se ne dovrà parlare, dunque. E si dovrà sciogliere, senza ulteriori rinvii, il nodo dell'intervento per legge di cui parla il manifesto di Renzi. Nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere più in dettaglio le linee su cui si andrà alla sua traduzione operativa. E' da lì che si dovrà cominciare. Come sarà concepita una legge su questa materia? Senza una risposta l'accordo resterà un puro esercizio di stile (un “wishful thinking” nella lingua del “jobs act”), il congresso della CGIL si dividerà su un punto di principio che non avrà nessuna conseguenza pratica e nei tavoli di crisi tutto resterà come prima.
Il nodo è però piuttosto intricato perché sembra esserci un larga, larghissima, convergenza, su una classica “conventio ad excludendum” che, se non rimossa, minerà alla radice qualunque sforzo, per quanto lodevole, di condurre a conclusione questa vicenda. L'intesa, voglio dire, di escludere dal quadro qualunque intervento in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. Citiamolo:


L'organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.




Eppure quell'articolo fissa una linea di demarcazione precisa tra due culture difficilmente conciliabili, in materia di relazioni sindacali. Quella che fin qui ha prevalso considera le rappresentanze organizzate dei lavoratori e delle imprese come delle libere associazioni i cui accordi non hanno altro valore che quello che deriva dalla adesione degli associati e dalla libera volontà di altri soggetti di aderire.
Che abbia prevalso questa cultura nulla toglie al fatto che - le biblioteche sono piene di opere dedicate a questo argomento - il suo innesto nel nostro sistema giuridico e, in generale, nell'impianto della nostra Costituzione abbia comportato non poche contraddizioni. Per non parlare della complessa evoluzione delle posizioni, dei sindacati così come delle forze politiche, a questo riguardo, con cambiamenti di fronte e inversioni di ruoli.
Di fatto, la magistratura nel suo concreto operare non ha potuto fare a meno di assumere gli accordi tra le associazioni “maggiormente rappresentative” come termine di paragone per dirimere le controversie in materia di lavoro, anche al di fuori dell'ambito strettamente coperto dai contratti. E il Parlamento ha a più riprese, in particolare con lo Statuto dei Lavoratori del 1970, tentato di dare una veste giuridica più solida e più vincolante al ruolo delle rappresentanze. E vari referendum si sono pronunciati sulla materia, rendendo in effetti ancora più intricato il groviglio normativo.
La discussione che oggi attira maggiormente l'attenzione verte, ancora e sempre, sulle condizioni di “esigibilità” degli accordi non solo nel rapporto tra quelli stipulati da sindacati maggiormente rappresentativi e quelli stipulati da mini-associazioni (in genere riconducibili al fenomeno dei sindacati gialli) ma anche nel rapporto tra quelli stipulati ai vari livelli: nazionale o territoriale, confederale o categoriale, fino all'aziendale.
Perché questa disputa è destinata a non trovare soluzione senza un'applicazione dell'articolo 39, che metta un punto fermo dopo settanta anni? Perché la Costituzione fissa con chiarezza le condizioni perché un accordo sindacale sia applicabile a tutti (erga omnes) con forza di legge.
In mancanza di quelle condizioni, nessuna legge può imporre che una norma contrattuale si applichi oltre il suo campo di validità.
Per essere più precisi, si può in effetti, anche oggi, attribuire validità universale a una norma contrattuale, se quella norma viene assunta nel corpo di una legge e portata all'approvazione del Parlamento. Con ciò però si espropria l'autonomia collettiva delle parti sociali e si irrigidisce la loro dinamica in una gabbia irrazionale e socialmente ingiusta (inutile tornare a commentare l'assurdità di una norma come l'articolo 8 della legge 148/11, voluta da Sacconi, che all'opposto consente a un accordo tra le parti di derogare ad una norma di legge).

Non solo. C'è un'ulteriore conseguenza della mancata traduzione in legge del dettato costituzionale in materia di estensione erga omnes dei contratti. Occorre tenerla ben presente perché è su questo punto che si innesta la critica di incostituzionalità che la FIOM muove all'accordo attuativo del 10 gennaio, laddove si sanzionano iniziative dirette a contrastare i contratti approvati secondo le regole concordate. Perché se non sono assolte le condizioni fissate dalla Costituzione, da recepire in legge, non c'è autorità che possa impedire a chi si ritrovi incluso nel campo di validità di un accordo (nazionale, ad esempio) di esigerne l'applicazione se lo considera più favorevole rispetto ad una norma prevista in un altro accordo (aziendale, ad esempio) il cui campo di validità si sovrapponga al primo.
Facciamo un esempio semplice. Un'azienda rientra nel campo di applicazione di un contratto nazionale che prevede un certo orario settimanale di lavoro (normale) per un dato stipendio: se quell'accordo non prevede esplicitamente la possibilità di derogare in una sede diversa (territoriale o aziendale) qualunque accordo che modifichi in altra sede quella condizione (allungando l'orario o diminuendo la paga) non potrà essere applicato al dipendente che faccia richiesta in questo senso (come singolo o associato in un sindacato).
L'obiezione che viene mossa, da chi critica questo assetto, è che la norma reputata meno vantaggiosa potrebbe essere collegata, in sede locale, a contropartite che renderebbero il quadro di assieme più favorevole per i lavoratori pur comportando un peggioramento per un singolo aspetto. Il fatto è che la valutazione circa la convenienza complessiva di un accordo deve essere riscontrata da ciascuno singolarmente. A meno che (e qui interviene la norma costituzionale) una procedura certa e verificabile non abbia consentito di raccogliere in modo libero l'adesione, se non di ogni singolo lavoratore, della maggioranza degli interessati rientranti nel campo di applicazione.

Se quella procedura non viene stabilita, applicando la Costituzione, l'”esigibilità” di un accordo, non da parte delle associazioni di rappresentanza (il tema che oggi divide e appassiona, pur avendo poca rilevanza) ma da parte dei singoli cittadini/lavoratori interessati, non solo non può essere conculcata ma nemmeno ha senso metterla in discussione. Quel diritto sta scritto nelle basi del nostro ordinamento e non c'è riforma che possa toccarlo senza toccare le basi stesse dello stato di diritto. L'ultimo, più eclatante, episodio in questo senso cui abbiamo assistito è stata la vertenza ILVA. Il diritto alla salute non c'è decreto che possa sottometterlo ad altri diversi e contrastanti interessi: men che meno si può immaginare che un tale potere sia attribuito ad un'intesa sindacale.


Mettere ordine e dare certezza giuridica in questo campo è urgente. Non lo esige una corrente di pensiero giuridico, o una forza sindacale: si tratta di un'esigenza squisitamente politica su cui dovrebbe ritrovarsi chiunque abbia sposato la causa della democrazia come premessa indispensabile di una ordinata convivenza civile e di una solida coesione sociale.